ESECUZIONI IMMOBILIARI: il decreto di trasferimento ha effetti immediati
La cancellazione delle formalità pregiudizievoli va effettuata subito, senza attendere il decorso del termine per l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. Di Iasi – Rel. De Stefano | 14.12.2020 | n.28387
Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell’art. 617 cod. proc. civ.
Questo il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Pres. Di Iasi – Rel. De Stefano, con la sentenza n. 28387 del 14 dicembre 2020.